«Posso cumulare questo bando con il credito d’imposta?» è la domanda che arriva più spesso, ed è formulata male. Non esistono incentivi cumulabili e incentivi non cumulabili in assoluto: esistono costi. La stessa coppia di misure può essere perfettamente cumulabile su un investimento e vietata su un altro, a seconda di come le spese sono imputate.
Chi sbaglia questa verifica non se ne accorge subito, ma in sede di controllo — quando l’investimento è fatto e la revoca colpisce un’agevolazione già incassata.
Le regole stanno in due articoli: l’articolo 8 del Regolamento (UE) 651/2014 (GBER) per gli aiuti in esenzione e l’articolo 5 del Regolamento (UE) 2023/2831 per il de minimis. Si specchiano, e vanno letti insieme.
1. Il concetto che decide tutto: i costi ammissibili individuabili
Il punto di partenza è l’art. 8, par. 1: per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime «si tiene conto dell’importo totale degli aiuti di Stato a favore dell’attività, del progetto o dell’impresa sovvenzionati». Non si guarda alla singola misura, ma al sostegno complessivo.
La regola operativa è al paragrafo 3:
«Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati: a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base al presente regolamento.»
La lettera b) prosegue con una disciplina speciale, introdotta nel 2021, per i finanziamenti sostenuti dal Fondo InvestEU: gli importi concessi ai beneficiari finali e i costi da essi coperti non entrano nella verifica del cumulo, ma si applica un calcolo dedicato — si detrae l’importo nominale del finanziamento InvestEU dai costi ammissibili totali e si applica l’intensità massima ai soli costi rimanenti.
Due conseguenze pratiche.
Su costi diversi il cumulo è libero, entro i limiti propri di ciascuna misura. Un contributo sul macchinario e un’agevolazione sulla formazione del personale che lo userà finanziano voci distinte e convivono senza problemi.
Su costi coincidenti, anche solo in parte, non si sommano i due benefici: si prende l’intensità più elevata fra quelle applicabili e ci si ferma lì. L’inciso «in tutto o in parte coincidenti» è decisivo: basta una sovrapposizione parziale perché scatti il limite, e la verifica va fatta voce per voce, non sul progetto complessivo.
Da qui discende il principio che conviene interiorizzare: il modo in cui si imputano le spese nelle due domande determina l’esito. Lo stesso investimento, articolato diversamente, può risultare cumulabile o no.
2. Come si calcola l’intensita di aiuto
La definizione è nell’art. 2 del GBER:
«“intensità di aiuto”: importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri.»
Non è quindi l’importo assoluto, ma una percentuale. L’art. 7 detta le regole di calcolo:
- al lordo di qualsiasi imposta o altro onere — con un’eccezione introdotta nel 2023: «l’imposta sul valore aggiunto applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili a norma della legislazione fiscale nazionale applicabile non è tuttavia presa in considerazione per il calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili». I costi ammissibili devono essere «accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate» (par. 1);
- gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati con le opzioni semplificate in materia di costi, quando l’operazione è sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell’Unione che le consente e la categoria di costi è ammissibile (par. 1);
- se l’aiuto non è una sovvenzione diretta, si usa l’equivalente sovvenzione lordo (par. 2);
- gli aiuti erogabili in più quote e i costi ammissibili sono attualizzati al valore al momento della concessione, con il tasso di attualizzazione vigente in quel momento (par. 3);
- per le agevolazioni fiscali l’attualizzazione avviene in base ai tassi applicabili alle date in cui l’agevolazione diventa effettiva (par. 4);
- gli anticipi rimborsabili hanno una disciplina propria (par. 5).
Un esempio rende concreto il meccanismo. Su un intervento di efficientamento da 400.000 euro — sostituzione di una linea con recupero del calore di processo — con intensità massima applicabile del 40%, il tetto di aiuto pubblico è 160.000 euro. Se un primo strumento ne porta 100.000, restano 60.000 euro disponibili per qualunque altra misura insista sulle stesse spese — non 160.000 aggiuntivi.
È il punto in cui si arenano molti piani di finanziamento energetici: contributo regionale, misura nazionale e agevolazione fiscale vengono sommati come se fossero indipendenti, mentre insistono sugli stessi costi ammissibili e condividono lo stesso tetto.
L’intensità massima non è un numero unico: dipende dalla dimensione dell’impresa (le PMI godono di maggiorazioni), dalla localizzazione (le zone assistite hanno soglie più alte) e dalla tipologia di intervento (ricerca, innovazione, formazione, tutela ambientale hanno discipline proprie nel capo III del GBER). Vanno verificate insieme, perché il tetto applicabile nasce dalla loro combinazione.
3. Aiuti senza costi ammissibili individuabili
Non tutti gli aiuti sono riferiti a spese specifiche. Il par. 4 disciplina questa categoria:
«Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati a norma degli articoli 19 ter, 20 bis, 21, 21 bis, 22 o 23, dell’articolo 56 sexies, paragrafo 5, lettera a), punti ii), iii) o iv), dell’articolo 56 sexies, paragrafo 10, e dell’articolo 56 septies possono essere cumulati con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso.»
L’elenco, ampliato dalle modifiche successive al 2014, comprende fra l’altro il finanziamento del rischio, gli aiuti alle imprese in fase di avviamento e le piattaforme di negoziazione alternative. Lo stesso paragrafo consente inoltre il cumulo con aiuti senza costi individuabili concessi «per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro» ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. b) del trattato e approvati con decisione della Commissione. La regola è quindi asimmetrica: verso gli aiuti con costi individuabili il cumulo è libero, perché non c’è sovrapposizione possibile; tra aiuti entrambi privi di costi individuabili vale invece la soglia massima di finanziamento totale.
È la ragione per cui un intervento in equity o una garanzia su un portafoglio possono convivere con un contributo su spese determinate senza erodere l’intensità di quest’ultimo.
4. Il cumulo con il de minimis
Qui le due discipline si specchiano, e conviene leggerle affiancate.
Il GBER, art. 8, par. 5:
«Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti “de minimis” relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.»
Il regolamento de minimis, art. 5, par. 3, dice la stessa cosa dall’altro lato, aggiungendo però il caso opposto:
«Gli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.»
La sintesi operativa è netta. Se il de minimis è imputato alle stesse spese di un aiuto in esenzione, vale l’intensità massima e non si va oltre. Se il de minimis non è riferito a costi specifici — il caso frequente dei contributi al funzionamento — il cumulo è libero, restando entro il proprio plafond.
Ne discende la distinzione che più spesso sfugge: plafond e intensità sono due vincoli separati. Si può avere spazio nel massimale de minimis e non poterlo utilizzare su quella spesa perché l’intensità è già satura; e viceversa. Sul funzionamento del massimale rimandiamo alla guida Il regime de minimis.
5. Fondi europei a gestione centralizzata
Il paragrafo 2 dell’art. 8 tratta un caso che viene regolarmente semplificato in modo scorretto:
«Qualora i finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell’Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l’importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell’Unione.»
Il paragrafo prosegue con una deroga aggiunta nel 2023: per i progetti sostenuti dal Fondo europeo per la difesa il finanziamento pubblico totale «può raggiungere il totale dei costi ammissibili del progetto», purché restino rispettate le soglie di notifica e le intensità massime del regolamento.
Si legge spesso che i fondi europei a gestione diretta «non contano». È vero solo a metà. Non entrano nel calcolo delle intensità a condizione che il finanziamento pubblico complessivo sulle stesse spese non superi il tasso di finanziamento più favorevole previsto dal diritto dell’Unione. Esiste quindi un tetto assoluto, ulteriore rispetto all’intensità del GBER, che va verificato quando un progetto combina risorse Horizon o LIFE con un aiuto nazionale sulle medesime voci.
La stessa logica vale per il de minimis, dove il considerando 14 del Reg. 2023/2831 esclude dal computo del plafond i finanziamenti UE gestiti centralmente dalla Commissione.
6. Una deroga che vale il 100%
Il paragrafo 6 introduce l’unica eccezione espressa alla regola dell’intensità massima:
«In deroga al paragrafo 3, lettera b), gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 33 e 34, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un’intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.»
Per gli aiuti all’occupazione e ai costi di assistenza dei lavoratori con disabilità il cumulo può quindi arrivare fino alla copertura integrale del costo. È una deroga poco conosciuta e di rilievo concreto per le imprese che assumono personale con disabilità.
Un ultimo paragrafo, aggiunto nel 2021, riguarda le regioni ultraperiferiche: in deroga a tutti i precedenti, per verificare il rispetto dei massimali degli aiuti a finalità regionale al funzionamento in tali regioni si considerano soltanto gli aiuti della stessa natura concessi a norma del regolamento (art. 8, par. 7).
7. Prima del cumulo viene l’effetto di incentivazione
Verificare correttamente il cumulo non serve a nulla se l’aiuto è inammissibile in radice. L’art. 6, par. 1 stabilisce che il GBER «si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione», e il par. 2 ne fissa la condizione:
«Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.»
La domanda deve contenere almeno: nome e dimensioni dell’impresa, descrizione del progetto con date di inizio e fine, ubicazione, elenco dei costi, tipologia e importo del finanziamento pubblico richiesto.
Decisiva è la definizione di avvio dei lavori (art. 2):
«la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati avvio dei lavori.»
Un ordine firmato al fornitore prima della domanda fa perdere l’aiuto, per quanto il progetto sia valido e le intensità rispettate. Studi di fattibilità, richieste di permessi e acquisto del terreno sono invece espressamente salvi.
Per le grandi imprese e gli aiuti ad hoc il par. 3 aggiunge un onere ulteriore: lo Stato deve verificare che la documentazione attesti un aumento significativo della portata del progetto o della spesa, oppure una riduzione significativa dei tempi di completamento. Per le agevolazioni fiscali il par. 4 prevede una disciplina propria, fondata sull’automaticità del diritto e sull’anteriorità della misura rispetto all’avvio dei lavori.
8. La clausola del bando batte la regola generale
È il punto in cui si sbaglia più spesso restando nel giusto sul piano teorico.
Le regole europee fissano il limite massimo entro cui uno Stato può concedere aiuti. Nulla impedisce alla singola misura di essere più restrittiva, e molte lo sono: alcune escludono espressamente il cumulo con il de minimis, altre lo ammettono solo per determinate voci, altre impongono di dichiarare ogni altro contributo richiesto anche se non ancora concesso.
L’ordine corretto della verifica è quindi: prima l’articolo del bando dedicato al cumulo, poi la disciplina generale. Se il bando tace si applica la regola generale; se il bando dispone, comanda il bando. Una risposta fondata solo sui principi europei può essere formalmente esatta e inutilizzabile nel caso concreto.
9. Cosa succede se il limite viene superato
Le regole dei paragrafi precedenti hanno una sanzione precisa nell’ordinamento italiano, ed è utile conoscerla prima di impostare l’operazione.
Il Codice degli incentivi (D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184), in vigore dal 1° gennaio 2026, elenca all’art. 17, comma 2 le circostanze che impongono la revoca delle agevolazioni. Tra queste, alla lettera g), figura espressamente il «mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni».
Le conseguenze economiche sono definite dal comma 4: la revoca comporta la restituzione delle agevolazioni fruite, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della Banca centrale europea vigente alla data dell’atto di revoca. Quando la revoca dipende da fatti addebitabili al beneficiario, quel tasso è maggiorato di cinque punti percentuali.
Due precisazioni che contano. La revoca può essere parziale, «purché proporzionale all’inadempimento riscontrato»: un superamento circoscritto a una voce di spesa non travolge necessariamente l’intera agevolazione. E la maggiorazione di cinque punti non si applica in caso di rinuncia, né quando si tratta di rideterminazione per minori spese sostenute — il che rende conveniente correggere spontaneamente un’impostazione sbagliata prima che emerga in sede di controllo.
Il tema è trattato più ampiamente nella guida Come si legge un bando, insieme al regime dei controlli e dei vincoli successivi.
10. Il costo sostenuto e il netto fiscale
Oltre alle intensità vale un principio ricorrente nelle discipline nazionali: il cumulo non può portare a superare il costo effettivamente sostenuto. Le norme italiane sui crediti d’imposta ricorrono di frequente a una formulazione di questo tipo: l’agevolazione è cumulabile con altre che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. La clausola esatta va comunque letta nella disciplina della singola misura, perché la formulazione varia.
Sembra ovvio, e non lo è: nel calcolo va considerato il beneficio al netto dell’effetto fiscale, e alcune agevolazioni concorrono a formare reddito imponibile mentre altre no. Due strumenti che sulla carta coprono il 60% e il 50% di una spesa possono superare il 100% del costo netto senza che il conto lo mostri a prima vista. Va ricordato per contro che ai fini del calcolo dell’intensità l’art. 7, par. 1 impone di usare valori al lordo delle imposte: il netto rileva per la convenienza e per il limite del costo sostenuto, non per l’intensità.
11. Come si verifica, in pratica
- Elencare le spese dell’investimento, voce per voce, prima di guardare agli incentivi.
- Verificare l’effetto di incentivazione: nessun impegno vincolante prima della domanda.
- Attribuire ogni voce a una misura, controllando quali spese sono ammissibili per ciascuna.
- Individuare le sovrapposizioni: solo lì si pone un problema di cumulo.
- Calcolare l’intensità complessiva sulle voci sovrapposte e confrontarla con il tetto applicabile per dimensione, localizzazione e tipologia di intervento.
- Leggere le clausole di cumulo di ciascun bando, che possono restringere quanto ottenuto ai punti precedenti.
- Verificare il costo netto, considerando il trattamento fiscale di ciascuna agevolazione.
- Conservare le prove documentarie dei costi ammissibili: l’art. 7 le richiede «chiare, specifiche e aggiornate».
12. Il GBER scade a fine 2026
Un dato che chi pianifica investimenti pluriennali deve conoscere: la versione vigente del Regolamento 651/2014, adottata il 30 giugno 2023 con il Regolamento (UE) 2023/1315, si applica fino al 31 dicembre 2026.
Il Dipartimento per gli Affari Europei segnala che il 14 luglio 2025 la Commissione ha aperto una consultazione pubblica per la revisione del GBER, in vista dell’adozione di un nuovo regolamento prevista per la fine del 2026, con particolare attenzione agli obiettivi della transizione verde e digitale e alle agevolazioni per PMI, start-up e small mid-cap.
Per i progetti la cui concessione cadrà a cavallo del cambio di disciplina, il quadro di riferimento — intensità comprese — potrebbe non essere quello attuale. È un elemento da considerare nella pianificazione, non un dettaglio formale.
13. Errori ricorrenti
- Ragionare per misure anziché per costi: la domanda giusta riguarda le spese, non i nomi degli incentivi.
- Sommare i benefici sugli stessi costi: si applica l’intensità più elevata, non la somma.
- Trascurare la sovrapposizione parziale: il GBER dice «in tutto o in parte coincidenti».
- Confondere plafond de minimis e intensità: sono due vincoli distinti, entrambi da verificare.
- Dare per irrilevanti i fondi UE a gestione diretta: non entrano nelle intensità, ma resta il tetto del tasso di finanziamento più favorevole (art. 8, par. 2).
- Firmare un ordine prima della domanda: fa venir meno l’effetto di incentivazione, e con esso l’aiuto.
- Fermarsi alla regola europea senza leggere la clausola di cumulo del bando, che può essere più restrittiva.
- Calcolare l’intensità al netto delle imposte: l’art. 7 impone valori al lordo.
- Sottovalutare la sanzione: il mancato rispetto dei limiti di cumulo è causa espressa di revoca (art. 17, c. 2, lett. g del Codice degli incentivi), con restituzione maggiorata di cinque punti se il fatto è addebitabile al beneficiario.
- Ignorare la deroga dell’art. 8, par. 6 per i lavoratori con disabilità, che consente il cumulo fino al 100% dei costi.
14. Fonti e nota metodologica
Regolamenti
- Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), artt. 2, 6, 7 e 8
- Regolamento (UE) 2023/1315, che ha modificato il GBER prorogandone la validità al 31 dicembre 2026
- Regolamento (UE) 2023/2831, art. 5 e considerando 14
Nota sul metodo di verifica. Le citazioni del GBER sono tratte dal testo del Regolamento 651/2014 pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, letto integralmente. Il regolamento è stato modificato cinque volte, da ultimo dal Regolamento (UE) 2023/1315: al momento della redazione non è stato possibile consultare la versione consolidata su EUR-Lex, temporaneamente irraggiungibile, e le modifiche note riguardano principalmente l’ampliamento del campo di applicazione, l’innalzamento delle soglie di notifica e la proroga della validità. Prima di applicare al caso concreto le disposizioni qui riportate, in particolare le soglie e le intensità del capo III, si raccomanda il riscontro sulla versione consolidata vigente. La vigenza e il termine del 31 dicembre 2026 sono confermati dal Dipartimento per gli Affari Europei e dall’elenco dei regolamenti pubblicato dalla DG Concorrenza.
Questa guida illustra i principi che governano il cumulo delle agevolazioni. L’esito dipende dalla combinazione concreta di misure, spese, dimensione dell’impresa e localizzazione: la verifica va condotta sui testi delle misure interessate e sui documenti dell’investimento.
