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Transizione 5.0 è finita: cosa cambia con l'iperammortamento 2026

Le risorse del Piano si sono esaurite, il credito è stato ripartito all'89,77% e dal 1° gennaio 2026 la misura è sostituita dalla maggiorazione del costo di acquisizione. Aliquote, dimensionamento degli impianti, tre comunicazioni al GSE e cause di decadenza

Persevra srl

Termine

Le informazioni di questa pubblicazione valgono fino al 30 settembre 2028. Dopo quella data verifica sempre la fonte originale.

#Iperammortamento#Transizione 5.0#Efficienza energetica#Autoproduzione#Beni strumentali#GSE
Indice della guida
  1. 1. Cosa è successo a Transizione 5.0
  2. 2. Cosa arriva al suo posto
  3. 3. Le finestre e gli adempimenti
  4. 4. Il punto certo e il punto aperto
  5. 5. Da dove partire

Chi ha rinviato l’investimento aspettando la finestra giusta di Transizione 5.0 non la troverà più: il Piano è chiuso. Chi invece ha già presentato la comunicazione di completamento sta scoprendo in questi mesi che il credito riconosciuto è inferiore a quello calcolato.

Sono due notizie diverse, e vanno separate. La prima riguarda il futuro degli investimenti; la seconda, i conti di chi ha già speso.

1. Cosa è successo a Transizione 5.0

Le risorse del Piano si sono esaurite. Da quel momento la piattaforma non accetta più prenotazioni e i termini di presentazione delle domande risultano chiusi.

Per le pratiche già in essere il percorso si è concluso con un riparto. Con l’avviso del 29 aprile 2026 il MIMIT ha comunicato che alle imprese con pratiche tecnicamente ammissibili — quelle che hanno trasmesso la comunicazione di completamento e ottenuto la conferma di conformità tecnica dal GSE — il credito viene riconosciuto entro un limite complessivo di 1.302,3 milioni di euro, pari all’89,77% dell’importo spettante per investimenti in beni materiali e immateriali e per le spese di formazione del personale.

È il punto che conta di più per chi ha già chiuso l’investimento: il credito atteso e il credito riconosciuto non coincidono. La differenza non è un errore di calcolo né una contestazione sul merito, ma l’effetto di un riparto proporzionale su risorse insufficienti a coprire tutte le domande ammissibili.

Il credito riconosciuto va utilizzato in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026.

Cosa verificare adesso. Se avete un investimento 5.0 chiuso, il primo controllo non è sul bilancio ma sulla comunicazione ricevuta: l’importo confermato dal GSE va confrontato con quello iscritto a budget, e la differenza va gestita nell’esercizio in corso. Il secondo controllo riguarda la capienza in F24 entro fine anno.

2. Cosa arriva al suo posto

Dal 1° gennaio 2026 il sostegno agli investimenti cambia logica. Al posto del credito d’imposta torna la maggiorazione del costo di acquisizione, riconosciuta ai soli fini fiscali per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

La misura è prevista dall’articolo 1, commi 427-436 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), con modalità attuative fissate dal decreto interministeriale 7 maggio 2026, pubblicato l’11 giugno 2026.

La differenza non è formale. Il credito d’imposta era un importo spendibile in compensazione, indipendente dalla redditività dell’impresa. La maggiorazione agisce invece sulla base imponibile: produce un beneficio solo in presenza di reddito da abbattere, e lo distribuisce lungo il piano di ammortamento anziché concentrarlo. Per un’impresa in perdita o con imponibile ridotto, il valore effettivo dei due strumenti non è lo stesso a parità di percentuale nominale.

Le aliquote

La maggiorazione è decrescente per scaglioni di investimento:

Investimento Maggiorazione
Fino a 2,5 milioni di euro 180%
Da 2,5 a 10 milioni di euro 100%
Da 10 a 20 milioni di euro 50%

La struttura premia nettamente gli investimenti contenuti: la prima fascia vale quasi il doppio della seconda.

Cosa è agevolabile

Due categorie di investimento:

  1. Beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, individuati dagli allegati IV e V alla legge 199/2025 — gli elenchi che nella disciplina precedente erano noti come allegati A e B.
  2. Impianti per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili (art. 8 del decreto attuativo).

Per la seconda categoria l’articolo 8, comma 1 elenca puntualmente le spese agevolabili: gruppi di generazione elettrica; trasformatori a monte dei punti di connessione e misuratori funzionali alla produzione; impianti di produzione di energia termica — inclusi i sistemi di accumulo — utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi; servizi ausiliari di impianto; sistemi di stoccaggio asserviti ai gruppi di generazione.

C’è anche un vincolo di localizzazione: gli impianti devono insistere sulle medesime particelle catastali della struttura produttiva, oppure su particelle diverse purché connessi tramite POD riconducibili alla stessa struttura, oppure — nei casi dell’art. 30, c. 1, lett. a), n. 2 del d.lgs. 199/2021 — nella medesima zona di mercato.

Il vincolo che conta: il dimensionamento

Non è previsto un requisito di risparmio energetico minimo in percentuale. Il vincolo energetico dell’iperammortamento è diverso, ed è il dimensionamento: la producibilità massima attesa dell’impianto elettrico non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva (art. 8, c. 2).

È un punto su cui è facile sbagliare, perché la disciplina precedente ragionava per soglie di risparmio: qui la logica è opposta, si guarda a quanta energia l’impianto produce rispetto a quanta se ne consuma.

Il fabbisogno si determina come somma dei consumi medi annui registrati nell’esercizio precedente a quello in corso alla data della comunicazione preventiva, sommando energia elettrica e consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o di combustibili.

L’Allegato 1 fissa la formula. L’energia elettrica equivalente si ottiene convertendo i combustibili in tep e dividendo per 0,187 (fattore tep/MWh):

Energia Elettrica Equivalente = [ Σ(Qi × ftep,i) / 0,187 ] × 10³   [kWhe]

E il tetto si calcola così:

Producibilità attesa ≤ 105% × [ energia elettrica prelevata dalla rete
                              + min(prelevata; equivalente) ]

Quel min è la parte che sfugge più spesso: la quota termica non si somma per intero, entra solo fino a concorrenza dell’energia elettrica prelevata. Un’impresa fortemente termica — forni, essiccatoi, processi a fiamma — non può usare tutto il proprio consumo di gas per giustificare un impianto fotovoltaico grande: il tetto resta ancorato al doppio del prelievo elettrico.

I fattori di conversione sono in Tabella 1: gas naturale 0,000836 (Sm³), gasolio 1,02 (t), GPL liquido 1,10 (t), pellet 0,40 (t), biogas 0,00052 (Sm³), calore da fluido termovettore acquistato 0,103 (MWh).

Per gli impianti termici il dimensionamento si determina invece con riferimento esclusivo al fabbisogno di calore di processo — dove per calore di processo si intende quello destinato a usi diversi dal riscaldamento ambienti e dalla produzione di acqua calda sanitaria (art. 1, c. 1, lett. c).

Il secondo tetto: il costo massimo ammissibile

Oltre al dimensionamento c’è un limite di spesa. La Sezione II dell’Allegato 1 fissa parametri in euro/kW decrescenti per scaglione di potenza:

Fonte ≤20 kWe 20-200 kWe 200-600 kWe 600-1000 kWe >1000 kWe
Fotovoltaico (lett. b) 1.420 € 1.120 € 1.020 € 910 € 840 €
Fotovoltaico (lett. c) 1.500 € 1.200 € 1.100 € 1.000 € 940 €
Eolica 2.640 € 2.160 € 1.280 € 1.280 € 1.080 €
Geotermica 2.750 € 2.750 € 2.750 € 2.750 € 1.800 €
Idraulica 2.970 € 2.640 € 2.640 € 2.380 € 1.850 €
Biomassa 400 € 400 € 400 € 400 € 370 €

Le lettere b) e c) del fotovoltaico si riferiscono alle tipologie di moduli iscritti nel Registro dei Moduli Fotovoltaici: i moduli di fascia superiore hanno un costo ammissibile più alto. La spesa eccedente questi parametri resta fuori dall’agevolazione anche quando effettivamente sostenuta.

Chi può accedere

Tutte le imprese residenti in Italia o con stabile organizzazione nel territorio, indipendentemente da forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale di determinazione del reddito.

3. Le finestre e gli adempimenti

L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Sul fronte procedurale il GSE ha aperto le piattaforme in due tempi:

  • 12 giugno 2026 — piattaforma per le comunicazioni di prenotazione
  • 21 luglio 2026 — piattaforma per le comunicazioni di conferma

La procedura dell’articolo 3 è a tre comunicazioni, tutte per singola struttura produttiva e tutte via piattaforma GSE con accesso SPID/CIE.

1. Comunicazione preventiva (art. 3, c. 1). Indica dati dell’impresa e della struttura, tipologia e ammontare degli investimenti in beni degli allegati IV e V, data prevista di interconnessione, investimenti in autoproduzione con data prevista di entrata in funzione, e i dati per l’applicazione della maggiorazione.

2. Comunicazione di conferma (art. 3, c. 2). Va trasmessa entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo del GSE, e deve indicare data e importo del pagamento dell’ultima quota di acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con gli estremi delle fatture.

Per i beni in locazione finanziaria il 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto e con l’impegno assunto verso il fornitore dalla società concedente tramite sottoscrizione dell’ordine di acquisto — l’obbligo di invio della comunicazione resta comunque.

3. Comunicazione di completamento (art. 3, c. 3). Si trasmette ad avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, corredata dalle attestazioni di possesso della perizia e della certificazione contabile. Il termine è prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale dal GSE.

Vincolo che vale per la seconda e la terza: non si può salire. La conferma non può avere a oggetto beni diversi o importi superiori rispetto alla preventiva, e il completamento non può eccedere la conferma. Una preventiva sottostimata non si corregge in corsa — si può solo scendere.

I tempi del GSE

Il GSE ha dieci giorni dalla ricevuta di invio per comunicare l’esito positivo oppure i dati da integrare; l’impresa ha a sua volta dieci giorni per integrare; il GSE ha altri dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni per l’esito definitivo o la non ammissibilità (art. 3, c. 4).

Il mancato invio delle comunicazioni nei termini comporta il mancato perfezionamento della procedura (art. 3, c. 5).

Le comunicazioni periodiche che quasi nessuno si aspetta

C’è un adempimento ricorrente che dura per tutta la fruizione (art. 3, c. 6):

  • entro il 20 gennaio di ciascun anno — comunicazione con investimenti effettuati, costo sostenuto e previsione di utilizzo del beneficio
  • entro il 30 giugno successivo — comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e le quote dell’incentivo imputate a ciascun esercizio

Vale a partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione. Non è un passaggio una tantum: è un obbligo annuale doppio, da mettere a calendario.

Chi rilascia le attestazioni

La perizia tecnica asseverata (art. 6) è rilasciata da un ingegnere o un perito industriale iscritti ai rispettivi albi, oppure — in forma di attestazione con analisi tecnica — da un ente di certificazione accreditato, in entrambi i casi con idonee coperture assicurative. Per il settore agricolo può rilasciarla anche un dottore agronomo o forestale, un agrotecnico laureato o un perito agrario laureato.

Deve comprovare le caratteristiche tecniche dei beni, l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e — per l’autoproduzione — il rispetto dei requisiti dell’articolo 8.

La certificazione contabile (art. 7) è rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale. Le imprese non obbligate alla revisione legale devono rivolgersi a un revisore legale o a una società di revisione iscritti nella sezione A del registro, con coperture assicurative e nel rispetto dei principi di indipendenza (art. 10 del d.lgs. 39/2010, e in attesa il codice etico IFAC).

Quando si perde il beneficio

L’articolo 10 elenca le cause di decadenza, totale o parziale. La più insidiosa è la prima: il realizzo a titolo oneroso del bene durante il periodo di fruizione, o la sua destinazione a strutture produttive estere — anche dello stesso soggetto. La decadenza non scatta se l’impresa sostituisce il bene con uno nuovo di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d’imposta del realizzo.

Le altre: assenza di requisiti di ammissibilità o documentazione irregolare non sanabile; mancata conservazione della documentazione; false dichiarazioni; impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili al beneficiario.

In caso di indebita fruizione il GSE lo comunica all’Agenzia delle Entrate, che procede al recupero maggiorato di interessi e sanzioni (art. 11). I controlli GSE seguono i termini dell’art. 43 del d.P.R. 600/1973, e l’impresa deve conservare perizie, attestazioni, fatture e documenti di trasporto (art. 9).

4. Il punto certo e il punto aperto

Certo. Transizione 5.0 è chiuso a nuove domande. Il riparto sulle pratiche ammissibili è all’89,77%, con utilizzo del credito entro il 31 dicembre 2026. L’iperammortamento è operativo per gli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, con le aliquote per scaglione, i tetti di dimensionamento e di costo, la procedura a tre comunicazioni e i termini sopra riportati: sono tutti nel testo del decreto del 7 maggio 2026 e nei suoi allegati.

Un chiarimento che vale la pena fare. Circola l’idea che l’iperammortamento richieda un risparmio energetico minimo del 3% sulla struttura produttiva o del 5% sul processo. Quelle soglie erano di Transizione 5.0 e non compaiono nel decreto attuativo dell’iperammortamento: qui il vincolo energetico è il dimensionamento entro il 105%, che è una logica diversa. Chi imposta la pratica ragionando per soglie di risparmio parte da un presupposto sbagliato.

Aperto. La prassi applicativa è ancora in formazione: le FAQ ministeriali e la documentazione GSE vengono aggiornate periodicamente, e su alcuni aspetti — perimetro delle strutture produttive contigue, trattamento di specifiche categorie di beni, interazione con altre agevolazioni — conviene verificare l’ultima versione disponibile prima di impostare la pratica.

Questo contenuto verrà rivisto man mano che escono chiarimenti. La data di ultima verifica è indicata in testa alla pagina.

5. Da dove partire

Per chi ha un investimento chiuso sotto Transizione 5.0:

  1. Confrontare il credito confermato dal GSE con quello iscritto a budget
  2. Verificare la capienza per la compensazione in F24 entro il 31 dicembre 2026

Per chi sta valutando un investimento nuovo:

  1. Verificare che i beni rientrino negli allegati IV e V alla legge 199/2025
  2. Se c’è autoproduzione, calcolare il tetto del 105% con la formula dell’Allegato 1 — ricordando che la quota termica entra solo fino a concorrenza del prelievo elettrico — e confrontare la spesa con i parametri euro/kW della Sezione II
  3. Recuperare i consumi dell’esercizio precedente: sono la base del calcolo, e vanno reperiti prima della comunicazione preventiva
  4. Dimensionare la preventiva senza sottostimare: conferma e completamento possono solo scendere, mai salire
  5. Considerare la posizione fiscale: la maggiorazione produce beneficio solo a fronte di imponibile capiente, e si distribuisce lungo il piano di ammortamento
  6. Mettere a calendario i 60 giorni per la conferma, il 15 novembre 2028 per il completamento e le comunicazioni periodiche del 20 gennaio e 30 giugno di ogni anno
  7. Individuare per tempo chi rilascia perizia asseverata e certificazione contabile, verificandone requisiti e coperture assicurative
  8. Se è previsto un disinvestimento nel periodo di fruizione, valutare l’articolo 10: il realizzo a titolo oneroso fa decadere il beneficio salvo sostituzione con bene di caratteristiche analoghe o superiori nello stesso periodo d’imposta

Fonti

Ogni affermazione di questa pubblicazione nasce dai testi qui sotto. Se una fonte cambia, cambia anche la pubblicazione.

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