Il de minimis non è un incentivo: è la soglia sotto la quale un aiuto pubblico si presume troppo piccolo per incidere sugli scambi tra Stati membri, e può quindi essere concesso senza la notifica preventiva prevista dall’art. 108, par. 3 TFUE. Per questo misure diversissime — un contributo camerale, una garanzia pubblica, un credito d’imposta, un bando regionale — attingono tutte allo stesso plafond.
Questa guida segue il Regolamento (UE) 2023/2831, in vigore dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030, che ha sostituito il Reg. 1407/2013, e la disciplina italiana di attuazione. Ogni affermazione è riferita al testo pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o alla norma nazionale citata.
1. Cosa rientra e cosa resta fuori
I settori esclusi
L’articolo 1, par. 1 esclude dal campo di applicazione del regolamento generale:
- la produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- la produzione primaria di prodotti agricoli;
- la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quando l’importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato, oppure quando l’aiuto è subordinato al trasferimento parziale o totale a produttori primari;
- gli aiuti all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia quelli direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione;
- gli aiuti subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.
Sul confine degli aiuti all’esportazione il considerando 10 delimita in positivo, richiamando la sentenza ZPT AD (C-518/16, punti 55 e 56): il Reg. 1998/2006 «non esclude qualsiasi aiuto che potrebbe incidere sulle esportazioni, ma soltanto quelli che hanno lo scopo diretto, in qualsiasi forma, di sostenere le vendite in un altro Stato». Un aiuto agli investimenti non diventa aiuto all’esportazione solo perché i beni prodotti finiranno all’estero. Non costituiscono di norma aiuti all’esportazione quelli inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per lanciare un prodotto su un nuovo mercato.
L’esclusione del settore agricolo poggia invece sulla sentenza Francia/Commissione (C-456/00, punto 31), richiamata dal considerando 9: istituita un’organizzazione comune di mercato, gli Stati membri devono astenersi da provvedimenti che vi deroghino o le rechino pregiudizio.
La novità che riguarda l’autotrasporto
Il Reg. 1407/2013 imponeva alle imprese di trasporto merci su strada per conto terzi un massimale ridotto a 100.000 euro e il divieto di destinare l’aiuto all’acquisto di veicoli. Nel Regolamento 2023/2831 il settore non compare mai: né tra le esclusioni dell’art. 1, né come massimale ridotto.
Per l’autotrasporto conto terzi il plafond è quindi passato da 100.000 a 300.000 euro, e sono cadute le limitazioni sulla destinazione. È il cambiamento più rilevante introdotto per uno specifico settore, e continua a essere riportato in modo errato da modulistica e schede non aggiornate.
Attività miste: la regola che può penalizzare l’intera impresa
L’articolo 1, par. 2 consente all’impresa attiva anche in settori esclusi di beneficiare del regolamento per le altre attività, purché lo Stato membro garantisca, «ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile», che le attività escluse non ne beneficino.
Il considerando 12 estende il principio ai settori con massimali ridotti e aggiunge la conseguenza:
«Se un’impresa non può garantire che le attività esercitate in settori ai quali si applicano i massimali “de minimis” ridotti ricevano solo aiuti “de minimis” che non superano tali massimali, a tutte le attività dell’impresa interessata dovrebbero applicarsi i massimali più bassi.»
In assenza di separazione contabile documentata, un’impresa agricola con ramo commerciale non ottiene 300.000 euro sul ramo commerciale: rischia di vedersi applicare 50.000 euro su tutto. La contabilità separata non è un adempimento formale, determina il plafond.
Cosa non entra nel conteggio
Il considerando 14 chiarisce un punto che genera errori in eccesso:
«i finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centrale dalla Commissione che non sono controllati direttamente o indirettamente dagli Stati membri non costituiscono aiuti di Stato e, pertanto, non sono presi in considerazione per stabilire se il massimale stabilito in questo regolamento è rispettato.»
I contributi da programmi a gestione diretta come Horizon Europe, LIFE o Digital Europe non occupano plafond. Lo occupano invece gli aiuti erogati dallo Stato membro anche se finanziati con risorse europee (art. 3, par. 4). La discriminante non è la provenienza del denaro, ma chi decide la concessione.
Il considerando 15 aggiunge che il regolamento non esaurisce le ipotesi in cui una misura non incide sugli scambi: gli aiuti a beneficiari operanti in una zona limitata — una regione insulare o ultraperiferica — possono non costituire aiuto di Stato, ma vanno valutati caso per caso.
2. Il massimale e le conseguenze del superamento
«L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non supera 300 000 EUR nell’arco di tre anni.» — Art. 3, par. 2
Il massimale si applica «a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione» (art. 3, par. 4).
Il superamento non taglia l’eccedenza
«Qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento del massimale di cui al paragrafo 2, i nuovi aiuti non beneficiano del presente regolamento.» — Art. 3, par. 7
È il punto che più spesso viene inteso al contrario. Se residuano 115.000 euro e il nuovo aiuto vale 150.000, non vengono concessi 115.000: è l’intero nuovo aiuto a perdere la copertura del regolamento. Non esiste riduzione automatica alla capienza.
Due conseguenze pratiche. Quando il plafond è quasi saturo, conviene verificare se la misura ammette una richiesta di importo inferiore: una domanda tarata sul residuo è concedibile, una domanda piena no. E un aiuto concesso oltre soglia è illegittimo, da recuperare con gli interessi, a prescindere dalla buona fede.
3. I regimi settoriali: quattro discipline diverse
I quattro regolamenti de minimis non sono varianti dello stesso testo con importi diversi: divergono su massimale, periodo di calcolo, condizioni e scadenza. È l’area in cui le sintesi divulgative sbagliano più spesso.
| Generale | SIEG | Agricoltura | Pesca e acquacoltura | |
|---|---|---|---|---|
| Regolamento | (UE) 2023/2831 | (UE) 2023/2832 | (UE) 1408/2013 come modificato dal (UE) 2024/3118 | (UE) 717/2014, modificato nel 2023 |
| Massimale | 300.000 € | 750.000 € | 50.000 € | 30.000 €, elevabile a 40.000 € |
| Periodo | tre anni mobili | tre anni mobili | tre anni mobili | tre esercizi finanziari |
| Registro centrale | dal 1° gennaio 2026 | dal 1° gennaio 2026 | dal 1° gennaio 2027 | condizione per il massimale maggiorato |
| Applicabile fino al | 31 dicembre 2030 | 31 dicembre 2030 | — | — |
Tre precisazioni che questa tabella rende necessarie.
Il massimale della pesca è 30.000 euro, non 40.000. L’art. 3, par. 2 del Reg. 717/2014 fissa 30.000 euro su tre esercizi finanziari. I 40.000 derivano da una deroga facoltativa, introdotta con la modifica del 2023:
«In deroga al paragrafo 2, uno Stato membro può decidere che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a una singola impresa non superi i 40 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari, purché lo Stato membro abbia istituito un registro centrale nazionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 2.» — Art. 3, par. 2 bis
Il massimale maggiorato non è quindi un dato europeo uniforme: dipende dalla scelta dello Stato membro e dall’esistenza del registro. Numerose fonti di settore indicano per l’Italia l’applicazione della soglia di 40.000 euro; non avendo reperito un atto ufficiale che formalizzi l’esercizio della facoltà, ci limitiamo a segnalare che il valore applicabile va verificato sul testo della singola misura, che indica sempre il regolamento e il massimale di riferimento.
Per la pesca il periodo resta a esercizi finanziari. Mentre il regolamento generale e quello agricolo sono passati al triennio mobile, il Reg. 717/2014 continua a ragionare per «tre esercizi finanziari». Applicare i 1.095 giorni a un aiuto del settore pesca è un errore di metodo.
Per l’agricoltura il registro arriva più tardi. Il considerando 24 del Reg. 2024/3118 fissa al 1° gennaio 2027 — non 2026 — il termine entro cui gli Stati devono alimentare il registro centrale per gli aiuti agricoli. Il periodo, invece, è stato allineato:
«è opportuno modificare il periodo da prendere in considerazione per la valutazione del rispetto dei massimali stabiliti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 da tre esercizi finanziari a tre anni. Il periodo di valutazione dovrebbe pertanto essere mobile.»
Agricoltura e pesca prevedono inoltre un limite nazionale cumulativo: un tetto complessivo per Stato membro, oltre il massimale individuale. Un’impresa può quindi trovarsi esclusa perché è il plafond nazionale a essere esaurito, non il proprio.
4. Il triennio mobile
Fino al 2023, sotto il Reg. 1407/2013, il periodo di riferimento era costruito sull’esercizio finanziario in corso e sui due precedenti. Dal 2024 il criterio è cambiato:
«Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti “de minimis”, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nei tre anni precedenti.» — Considerando 11
Si guarda indietro di tre anni dalla data della nuova concessione. Non esiste più il 1° gennaio che libera il plafond: gli aiuti escono dal conteggio uno alla volta, ciascuno nel giorno in cui compie tre anni.
Le FAQ del Registro nazionale aiuti forniscono l’esempio ufficiale del calcolo:
«nel caso di un aiuto con data prevista di concessione pari al 10/02/2024, il calcolo del concedibile viene determinato sulla base degli aiuti concessi all’impresa unica dal 11/02/2021 al 10/02/2024.»
La finestra si chiude quindi il giorno della concessione e si apre il giorno successivo al medesimo giorno di tre anni prima. Va segnalato che la formula «1.095 giorni», molto diffusa, è un’approssimazione: vale quando nel periodo non cade un 29 febbraio, mentre negli intervalli che comprendono un anno bisestile i giorni sono 1.096. Il criterio sicuro resta quello dei tre anni di calendario a ritroso, non il conteggio dei giorni.
Quale data conta
«Gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all’impresa.» — Art. 3, par. 3
Vale il provvedimento di concessione: non il bonifico, non la domanda, non la rendicontazione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al valore al momento della concessione, con il tasso di attualizzazione vigente in quel momento (art. 3, par. 6).
Un caso completo
Gruppo Beta, due stabilimenti manifatturieri. Beta Holding controlla Alfa Srl (60%) e Gamma Srl (80%): un’unica impresa unica, un solo plafond.
| Data di concessione | Beneficiario | Misura | Importo in de minimis |
|---|---|---|---|
| 12 marzo 2024 | Gamma Srl | Contributo regionale per diagnosi energetica e relamping | 80.000 € |
| 5 settembre 2024 | Alfa Srl | Garanzia pubblica su finanziamento (ESL) | 45.000 € |
| 20 gennaio 2025 | Alfa Srl | Credito d’imposta | 60.000 € |
Alfa vuole partecipare a un bando da 150.000 euro per la sostituzione di un impianto di produzione di aria compressa, con concessione prevista il 15 giugno 2026.
Verifica al 15 giugno 2026. Si guarda indietro fino al 16 giugno 2023: tutti e tre gli aiuti rientrano. Totale occupato 185.000 €, residuo 115.000 €. I 150.000 non entrano e, per l’art. 3 par. 7, non se ne concedono 115.000: salta l’intera operazione.
Verifica al 13 marzo 2027. Si guarda indietro fino al 13 marzo 2024: il contributo del 12 marzo 2024 è uscito, sia pure di un solo giorno. Restano 105.000 € occupati e 195.000 € disponibili. Gli stessi 150.000 euro ora rientrano.
Spostare la concessione di nove mesi rende fattibile un’operazione preclusa a giugno. Va però considerato che ogni nuovo aiuto concesso nel frattempo riduce il residuo: il calendario si costruisce su tutte le domande in corso, non su una sola.
5. Impresa unica: il perimetro
L’articolo 2, par. 2 contiene un elenco tassativo:
«“impresa unica”: tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.»
L’elenco è chiuso. Il considerando 5 spiega che i criteri sono stati selezionati tra quelli usati per le «imprese collegate» nella raccomandazione 2003/361/CE e nell’allegato I del Reg. 651/2014, ma valgono sia per le PMI che per le grandi imprese e non richiamano le nozioni di impresa associata o partner. Una partecipazione del 30% senza patti parasociali non genera impresa unica.
Il collegamento indiretto conta quanto quello diretto, per effetto del comma finale: le catene societarie vanno percorse fino in fondo.
Il controllo pubblico non aggrega. Sempre il considerando 5: «le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso o gli stessi organismi pubblici non dovrebbero essere considerate imprese collegate». Due società partecipate dallo stesso Comune, senza altri legami, hanno plafond distinti.
Il collegamento tramite persona fisica
Qui serve precisione, perché è il punto più frainteso: l’articolo 2 non nomina le persone fisiche. Il fondamento sta nel considerando 4, che recepisce due pronunce della Corte di giustizia:
«La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che “un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell’attività economica” svolta dall’impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un’impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un’impresa unica.»
Il primo passaggio viene da Cassa di Risparmio di Firenze (C-222/04, punto 107, con i punti 112 e 113); il secondo da Paesi Bassi/Commissione (C-382/99). Gli estremi completi sono in fondo alla guida.
La persona fisica che controlla effettivamente più società è dunque essa stessa “impresa” ai fini dell’art. 107 TFUE, e attraverso di lei le società controllate ricadono nella catena dell’art. 2. Su questa base il Registro nazionale aiuti ha esteso il perimetro, adeguando la visura per rendere visibili i collegamenti che passano da persone fisiche.
Le condizioni sono due e cumulative: partecipazione di controllo e esercizio effettivo del controllo con partecipazione, diretta o indiretta, alla gestione. La sola titolarità di quote non basta.
Per molte realtà familiari il cambiamento è sostanziale: due o tre società riconducibili allo stesso socio, che per anni hanno attinto a plafond distinti, oggi ne condividono uno solo.
Il limite territoriale della definizione italiana
Il D.M. 115/2017 definisce l’impresa unica come «l’insieme delle imprese ubicate in Italia» fra cui esiste una delle relazioni dell’art. 2, par. 2 (art. 1, comma 1, lett. aa). Il Registro nazionale ricostruisce quindi il perimetro sulle entità italiane. Il massimale del regolamento europeo è però riferito agli aiuti concessi da uno Stato membro, sicché per gruppi transfrontalieri la verifica non si esaurisce nella visura nazionale.
Va inoltre segnalato che quella definizione rinvia tuttora all’art. 2, par. 2 del Reg. 1407/2013, e che la nozione di visura de minimis contenuta nello stesso decreto è ancora costruita sui «due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso». Il decreto nazionale non è stato riallineato al Reg. 2023/2831: l’adeguamento è avvenuto in via applicativa sul sistema informativo. È una ragione in più per non trattare la visura come un calcolo automaticamente conforme alla regola europea vigente.
Come il Registro costruisce il perimetro
Le FAQ del Registro nazionale aiuti (sezione 7) spiegano come il perimetro viene ricostruito automaticamente. Vi rientrano «tutte le imprese controllate, controllanti e le controllate e controllanti di ciascuna di queste», determinate sulla base di tre fonti: gli elenchi soci del Registro delle Imprese, le dichiarazioni di soggezione ad altrui direzione e coordinamento rese al medesimo Registro, e le informazioni sulla carica riconducibile al controllo nelle società di persone, ove disponibili.
Il perimetro estratto esclude però due categorie: gli organismi pubblici e le imprese estere. Quanto alle persone fisiche, le FAQ confermano che «in considerazione del considerando n. 4 del regolamento (UE) n. 2831/2023, il Registro è stato adeguato al fine di comprendere nel perimetro estratto anche le persone fisiche», precisando subito dopo il limite di quell’automatismo:
«la visura estratta è da considerarsi uno strumento di ausilio alle attività delle Amministrazioni; resta in capo ai Soggetti concedenti valutare se la persona fisica inclusa nel perimetro dell’impresa unica partecipa alla effettiva gestione dell’impresa considerata.»
L’inclusione nella visura, quindi, non equivale a un accertamento: la seconda delle due condizioni — l’esercizio effettivo del controllo con partecipazione alla gestione — resta oggetto di valutazione istruttoria.
Quando visura e realtà divergono
Le FAQ riconoscono apertamente che il perimetro automatico può risultare sia più stretto sia più ampio di quello corretto.
Più stretto, perché la visura camerale «riporta unicamente le società o gli enti controllanti “a monte” il Soggetto beneficiario e le partecipazioni in altre imprese “a valle”», e non è quindi sufficiente a tracciare un perimetro che comprende anche le imprese collegate alle controllanti e alle controllate. Più ampio, perché in altri casi l’estrazione può eccedere la nozione del regolamento.
Gli elementi riconducibili alle lettere b), c) e d) dell’art. 2, par. 2 — nomina degli amministratori, influenza dominante da contratto o statuto, patti parasociali — non risultano dal Registro delle Imprese e si acquisiscono con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall’impresa, che «può riportare ulteriori codici fiscali rispetto a quelli già risultanti nel RNA, ovvero un numero inferiore in caso di atti non aggiornati».
Ne discende un chiarimento operativo di rilievo, fondato sull’art. 14, comma 4 del D.M. 115/2017: se il Registro nega la registrazione per superamento dell’importo concedibile, e il superamento deriva da informazioni provenienti da sistemi esterni come il Registro delle Imprese, la registrazione resta possibile previa reiterazione della richiesta da parte del soggetto concedente, ove l’istruttoria dimostri che il perimetro reale rientra nei limiti. Un diniego automatico del sistema non è quindi necessariamente la parola definitiva.
Intestazioni fiduciarie
Le FAQ dedicano un chiarimento specifico al capitale detenuto tramite fiduciaria: «in caso di intestazione fiduciaria il rapporto di collegamento si valuta rispetto all’impresa fiduciante e non alla fiduciaria». Non rientrano quindi nel perimetro la fiduciaria stessa né le imprese le cui relazioni sono riconducibili esclusivamente a essa.
Dal 3 luglio 2018 le visure del RNA escludono automaticamente le imprese legate da rapporti di intestazione fiduciaria, ma con un limite che è bene conoscere: l’esclusione opera solo per le partecipazioni qualificate nel Registro delle Imprese con il tipo di diritto «Intestazione fiduciaria». Le partecipazioni registrate come «Proprietà» continuano a essere incluse, anche quando intestate a società fiduciarie. Le FAQ precisano che compete all’impresa provvedere alla corretta qualificazione presso il Registro delle Imprese ed eventualmente rettificarla.
Il soggetto concedente, dal canto suo, deve acquisire l’identità delle fiducianti — anche tramite dichiarazione sostitutiva — e inserirne il codice fiscale in sede di richiesta di visura, affinché gli aiuti a esse concessi entrino nel computo dell’impresa unica.
6. Operazioni straordinarie
Fusioni e acquisizioni (art. 3, par. 8): per determinare se i nuovi aiuti superano il massimale «occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione». Gli aiuti concessi legittimamente prima dell’operazione restano legittimi — non vanno restituiti — ma occupano il plafond della nuova entità.
Scissioni (art. 3, par. 9): l’aiuto è assegnato «all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti». Se l’attribuzione non è possibile, si ripartisce «proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione».
Riorganizzare il gruppo non azzera il contatore. In una due diligence il plafond residuo andrebbe richiesto tra i primi dati: è un vincolo che si trasferisce all’acquirente.
7. Equivalente sovvenzione lordo, con un calcolo svolto
«Ai fini del massimale di cui al paragrafo 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo.» — Art. 3, par. 5
Solo aiuti trasparenti
L’art. 4, par. 1 limita il regolamento agli aiuti «riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi». Il considerando 16 aggiunge una regola prudenziale spesso ignorata: quando lo strumento prevede un limite ma l’importo preciso non è noto, «lo Stato membro deve supporre che l’aiuto sia pari al limite per la misura». Ai fini del plafond può quindi risultare occupato l’importo massimo teorico, non quello utilizzato.
Le regole per tipo di strumento
Sovvenzioni e contributi in conto interessi (art. 4, par. 2): sempre trasparenti; l’ESL coincide con l’importo.
Prestiti (art. 4, par. 3): trasparenti se il beneficiario non è in procedura concorsuale — e, per le grandi imprese, ha situazione comparabile a un rating almeno «B-» — e ricorre una delle due condizioni:
- garanzia pari ad almeno il 50% dell’importo, con prestito fino a 1.500.000 € su cinque anni o 750.000 € su dieci anni; sotto tali soglie l’ESL si calcola in proporzione;
- ESL calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile alla concessione.
Garanzie (art. 4, par. 6): trasparenti se la garanzia non supera in alcun momento l’80% del prestito sotteso, le perdite sono sostenute proporzionalmente da prestatore e garante, e l’importo garantito è di 2.250.000 € su cinque anni o 1.125.000 € su dieci anni; in alternativa se l’ESL è calcolato con i premi «esenti» della comunicazione della Commissione, o con un metodo previamente notificato e approvato. Il considerando 20 precisa che queste regole non si applicano alle garanzie su operazioni diverse dal prestito, come quelle su operazioni in equity.
Le soglie sono proporzionate al massimale del singolo regime: nel de minimis SIEG, dove il tetto è 750.000 euro, l’importo garantito di riferimento sale a 5.625.000 euro; nel de minimis pesca scende a 225.000 euro su cinque anni e 112.500 euro su dieci.
Conferimenti di capitale (art. 4, par. 4): trasparenti solo se l’apporto pubblico totale non supera il massimale.
Finanziamento del rischio (art. 4, par. 5): equity e quasi-equity trasparenti solo se il capitale fornito all’impresa unica non supera il massimale.
Intermediari finanziari (art. 4, par. 7): trasparenti se il vantaggio è trasferito ai beneficiari con prestiti senior a condizioni migliorative, ogni garanzia non supera l’80% del prestito, i beneficiari hanno rating comparabile almeno a «B-» e il portafoglio complessivo è inferiore a 10 milioni di euro, oppure a 40 milioni se ogni singolo prestito garantito non supera 100.000 euro.
Come si calcola l’ESL di un finanziamento agevolato
Il metodo è quello della comunicazione della Commissione sui tassi di riferimento (GU C 14 del 19.1.2008). Il tasso di riferimento si ottiene sommando al tasso di base — pubblicato periodicamente dalla Commissione e costruito sull’IBOR a un anno — un margine in punti base che dipende dal rating del beneficiario e dalle garanzie prestate:
| Categoria di rating | Garanzie elevate | Garanzie normali | Garanzie basse |
|---|---|---|---|
| Ottimo (AAA-A) | 60 | 75 | 100 |
| Buono (BBB) | 75 | 100 | 220 |
| Soddisfacente (BB) | 100 | 220 | 400 |
| Scarso (B) | 220 | 400 | 650 |
| Negativo / difficoltà (CCC e inferiore) | 400 | 650 | — |
Margini in punti base. Per debitori senza antecedenti in materia di prestiti — start-up, società a destinazione specifica — il tasso di base va maggiorato di almeno 400 punti base, e il margine non può essere inferiore a quello applicabile all’impresa madre.
Il vantaggio, e quindi l’ESL, è la differenza tra gli interessi che l’impresa avrebbe pagato al tasso di riferimento e quelli effettivamente dovuti al tasso agevolato, attualizzata. In termini semplificati:
ESL ≈ (tasso di riferimento − tasso agevolato) × capitale medio residuo × durata, con i flussi attualizzati al tasso di base maggiorato di 100 punti base, che la comunicazione indica come tasso di attualizzazione.
Esempio. Un’impresa con rating BBB e garanzie normali ottiene un finanziamento agevolato di 500.000 euro, cinque anni, a un tasso inferiore di 2 punti percentuali rispetto al tasso di riferimento che le sarebbe applicabile (tasso di base più 100 punti base). Con ammortamento a quote costanti di capitale il debito residuo all’inizio di ciascun anno è pari a 500.000, 400.000, 300.000, 200.000 e 100.000 euro: il capitale medio è quindi 300.000 euro, il 60% del nominale. Il vantaggio lordo annuo è di circa 6.000 euro, per un totale di 30.000 euro su cinque anni, che l’attualizzazione riduce a un valore nell’ordine dei 28.000 euro.
Un finanziamento da mezzo milione consuma dunque meno di 30.000 euro di plafond, non 500.000. È la ragione per cui molte imprese sovrastimano il proprio consumo e rinunciano a misure cui potrebbero ancora accedere. Il valore che fa fede resta quello quantificato dall’amministrazione nell’atto di concessione, ed è quello registrato nel RNA.
8. Cumulo
L’articolo 5 distingue tre situazioni.
Con il de minimis SIEG (par. 1): gli aiuti «possono essere cumulati con aiuti “de minimis” concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832».
Con il de minimis agricolo e della pesca (par. 2): cumulo ammesso «a concorrenza del massimale previsto dall’articolo 3, paragrafo 2» del regolamento generale. I massimali settoriali non si sommano liberamente a quello generale.
Con gli aiuti di Stato ordinari (par. 3):
«Gli aiuti “de minimis” concessi a norma del presente regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.»
Avere plafond disponibile non basta: serve anche spazio di intensità su quella specifica spesa. Il meccanismo è sviluppato nella guida Cumulabilità: quando due incentivi si sommano e quando si annullano.
9. Registro centrale e obblighi dichiarativi
«Gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1° gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti “de minimis” concessi siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione.» — Art. 6, par. 1
Il contenuto informativo comprende identificazione del beneficiario, importo, data di concessione, autorità concedente, strumento e settore secondo la classificazione NACE. Il registro dev’essere accessibile al pubblico, con possibilità di pseudonimizzare voci specifiche per la protezione dei dati (considerando 27).
Gli obblighi procedurali:
- inserimento entro 20 giorni lavorativi dalla concessione (art. 6, par. 2);
- conservazione dei dati per dieci anni (art. 6, par. 3);
- verifica preventiva obbligatoria prima di ogni nuova erogazione (art. 6, par. 4);
- per gli intermediari finanziari, comunicazione trimestrale entro dieci giorni dalla fine del trimestre, con data di concessione coincidente con l’ultimo giorno del trimestre (art. 6, par. 5);
- trasmissione alla Commissione dei dati aggregati entro il 30 giugno di ogni anno; la prima riguarda gli aiuti concessi nel 2026 (art. 6, par. 6).
Il considerando 25 chiarisce l’architettura: la Commissione istituisce un registro a livello di Unione utilizzabile dagli Stati dal 1° gennaio 2026, ma i registri nazionali esistenti conformi ai requisiti possono continuare a essere utilizzati. È il caso italiano.
L’autocertificazione non è finita
Si legge spesso che il registro centrale ha abolito la dichiarazione de minimis. È un errore:
«In attesa che il registro centrale sia istituito e copra un periodo di tre anni […] Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti “de minimis” per ogni periodo di tre anni.» — Art. 7, par. 4
Il considerando 24 conferma: le imprese non saranno più tenute a tenere traccia degli aiuti ricevuti e a dichiararli «una volta che il registro centrale contenga dati relativi a un periodo di 3 anni».
Il registro è partito il 1° gennaio 2026: coprirà un triennio completo dal 1° gennaio 2029 — e, per il settore agricolo, più tardi ancora, essendo il termine di alimentazione fissato al 2027. Fino ad allora l’obbligo dichiarativo resta, insieme alla responsabilità di ciò che si dichiara, anche per aiuti anteriori all’avvio del registro.
Lo stesso art. 7, par. 4 impone all’amministrazione l’obbligo speculare di comunicare per iscritto l’importo dell’aiuto espresso come ESL e il suo carattere de minimis, con riferimento espresso al regolamento. Se il regime prevede importi diversi per beneficiari diversi, l’amministrazione può comunicare l’importo massimo concedibile: in tal caso è quella somma a essere computata nel plafond.
10. La procedura italiana: RNA, CAR, COR, visure
In Italia il registro centrale opera attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito dall’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e disciplinato nel funzionamento dal D.M. 31 maggio 2017, n. 115.
L’art. 52, comma 1 ne indica la finalità: garantire «il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato». Il comma 3 stabilisce che i soggetti che concedono o gestiscono aiuti sono tenuti ad avvalersene «al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all’erogazione», comprese quelle sui massimali e sul divieto Deggendorf dell’art. 46.
L’art. 14 del D.M. 115/2017 disciplina specificamente le verifiche de minimis: il Registro genera la Visura Aiuti e la Visura Aiuti de minimis, e quest’ultima identifica gli aiuti concessi «nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso», ricostruendo l’impresa unica «come identificabile dalle informazioni rese disponibili dal Registro delle imprese» e da quelle raccolte dal soggetto concedente. Lo stesso articolo prevede che gli aiuti dei settori agricolo e della pesca siano resi disponibili dai registri SIAN e SIPA. Per i settori agricolo e della pesca la registrazione avviene invece nei registri dedicati SIAN e SIPA (art. 1, comma 1, lett. b-d), circostanza che spiega perché la visura del RNA non restituisca un quadro completo per le imprese di quei comparti.
Il flusso è il seguente:
- L’Autorità responsabile registra il regime o l’aiuto ad hoc ottenendo il CAR (Codice Aiuto RNA), che identifica la misura. Il decreto distingue l’Autorità responsabile dal Soggetto concedente, che è chi concede il singolo aiuto individuale.
- Prima della concessione si estraggono le visure sul beneficiario.
- Se l’importo è capiente, il Registro rilascia il COR (Codice Concessione RNA), che identifica il singolo aiuto. Senza COR la concessione non è perfezionata.
Il decreto disciplina tre estrazioni distinte, che è utile non confondere (art. 1, comma 1, lett. t, u, v):
- Visura Aiuti — dati su aiuti di Stato, SIEG, de minimis e de minimis SIEG concessi a un soggetto identificato dal codice fiscale, su un periodo di massimo dieci esercizi finanziari;
- Visura Aiuti de minimis — aiuti de minimis e de minimis SIEG riferiti al beneficiario a livello di impresa unica;
- Visura Deggendorf — verifica se il soggetto rientra nell’elenco di chi è tenuto alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero.
Due aspetti hanno ricadute dirette sull’impresa.
Il perimetro lo determina l’amministrazione. È il soggetto concedente a individuare il perimetro dell’impresa unica valutando le informazioni della visura e a svolgere verifiche ulteriori in caso di discrepanza tra l’autocertificazione del beneficiario e i dati del Registro. Una dichiarazione incompleta non passa inosservata: produce un supplemento istruttorio e, nei casi peggiori, la revoca.
La visura non è liberatoria. Fotografa ciò che le amministrazioni hanno registrato. Un aiuto concesso e non ancora registrato — il termine è di venti giorni lavorativi — o registrato con dati incompleti non compare, ma continua a occupare plafond. La verifica corretta confronta sempre tre fonti: visura, contabilità aziendale e atti di concessione ricevuti.
11. Il principio Deggendorf
Accanto al massimale opera un vincolo autonomo. La base normativa è l’articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e non successivamente rimborsato — o depositato in un conto bloccato — aiuti dichiarati dalla Commissione illegali e incompatibili, oggetto di una decisione di recupero ai sensi dell’art. 16 del Reg. (UE) 2015/1589.
Il D.M. 115/2017 definisce tali aiuti (art. 1, comma 1, lett. p) e disciplina la Visura Deggendorf (artt. 13 e 15), che accerta se un soggetto identificato dal codice fiscale rientri nell’elenco. Il RNA pubblica una lista Deggendorf nella sezione trasparenza.
Il funzionamento pratico, chiarito dalle FAQ del Registro, riserva alcune sorprese:
- la visura va effettuata due volte: in sede di concessione e, sempre, nelle verifiche propedeutiche all’erogazione;
- gli estremi della visura effettuata prima dell’erogazione devono essere espressamente menzionati nel provvedimento che la dispone e ne costituiscono condizione legale di efficacia (artt. 15 e 17 del D.M. 115/2017);
- in sede di registrazione dell’aiuto individuale la visura non è ostativa al rilascio del codice identificativo, anche se evidenzia un obbligo di restituzione;
- non esiste un blocco automatico all’erogazione: spetta al soggetto concedente applicare il divieto sostanziale.
Il vincolo è indipendente dal plafond: un’impresa con capienza piena può essere esclusa se compare nell’elenco. E poiché opera anche a valle della concessione, un aiuto regolarmente concesso può risultare non erogabile. Nelle operazioni straordinarie va verificato anche sulle società incorporate.
12. Gli effetti dell’inadempimento sulla validita dell’aiuto
È l’aspetto meno noto della disciplina italiana, e quello con le conseguenze più dirette sul beneficiario.
L’articolo 17 del D.M. 115/2017, in attuazione dell’art. 52, comma 7 della legge 234/2012, stabilisce che l’adempimento degli obblighi di registrazione, l’indicazione dei codici identificativi nei provvedimenti di concessione e di erogazione, lo svolgimento delle verifiche sugli aiuti e sui soggetti tenuti alla restituzione, nonché l’indicazione nei provvedimenti di erogazione dell’avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf
«costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali.»
Un decreto di concessione privo del codice o adottato senza le verifiche non è quindi semplicemente irregolare: è inefficace. È una ragione concreta per controllare che il provvedimento ricevuto riporti il COR.
Il comma 2 riguarda in particolare gli aiuti fiscali, cioè quelli fruiti direttamente in dichiarazione senza un provvedimento espresso — la categoria in cui rientrano molti crediti d’imposta:
«l’inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento entro l’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale.»
Qui il rischio si sposta sull’impresa: se la registrazione non avviene nei termini, la fruizione diventa illegittima, con le conseguenze del caso in sede di controllo. Il comma 3 fa salve le responsabilità previste dall’art. 52, comma 7 della legge 234/2012 in capo a chi doveva adempiere.
13. Obblighi di trasparenza a carico del beneficiario
Ricevere un aiuto comporta un adempimento autonomo, previsto dall’articolo 1, commi 125 e seguenti della legge 4 agosto 2017, n. 124, come modificata dal D.L. 34/2019 convertito con legge 58/2019.
La soglia è di 10.000 euro ricevuti nell’anno solare dal medesimo ente erogante, considerando sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere provenienti da pubbliche amministrazioni e soggetti equiparati.
Le modalità dipendono dalla natura del beneficiario:
- le imprese che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. assolvono l’obbligo pubblicando le informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale consolidato (comma 125-bis);
- chi redige il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c. o non è tenuto alla nota integrativa pubblica sul proprio sito internet entro il 30 giugno di ogni anno, o in mancanza sul portale digitale dell’associazione di categoria;
- associazioni, ONLUS e fondazioni pubblicano sui propri siti entro il medesimo termine (comma 125).
L’inosservanza è sanzionata a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Esiste però un’esenzione specifica per gli aiuti di Stato e de minimis: la loro registrazione nel Registro nazionale degli aiuti, con pubblicazione nella sezione trasparenza a cura del soggetto concedente, assolve gli obblighi di pubblicazione, a condizione che nella nota integrativa sia dichiarata l’esistenza di aiuti pubblicati nel Registro. L’esonero non è quindi automatico: richiede comunque una menzione espressa in bilancio.
14. Trattamento fiscale
Il regolamento non disciplina la fiscalità dell’aiuto, ma la presuppone in un punto preciso: l’art. 3, par. 5 impone che tutti i valori siano espressi «al lordo di qualsiasi imposta o altro onere». Il plafond si calcola quindi sul valore lordo, indipendentemente da quanto l’impresa tratterrà al netto delle imposte.
Ne discende un principio che vale la pena tenere fermo: il regime de minimis non determina il trattamento fiscale dell’agevolazione. Che un contributo concorra o meno alla formazione del reddito imponibile e della base IRAP dipende dalla norma istitutiva della singola misura, non dal fatto che sia concesso in de minimis. Alcune discipline prevedono espressamente la non concorrenza al reddito, altre tacciono e si applicano le regole ordinarie sui contributi.
La conseguenza pratica è duplice. Ai fini del plafond si usa sempre il valore lordo. Ai fini della valutazione di convenienza, e del limite per cui il cumulo non può superare il costo effettivamente sostenuto, va invece considerato il valore netto: due agevolazioni con identico importo nominale possono avere un impatto economico diverso a seconda del rispettivo trattamento fiscale.
15. Disposizioni transitorie e scadenza
Retroattività (art. 7, par. 1): il regolamento si applica anche agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore, purché ne soddisfino tutte le condizioni.
Continuità con il regolamento precedente (art. 7, par. 2): gli aiuti individuali concessi tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023 conformi al Reg. 1407/2013 restano esentati dall’obbligo di notifica. Non vanno rimessi in discussione, ma se ricadono nei tre anni precedenti occupano plafond secondo le nuove regole di calcolo.
Scadenza e periodo di adeguamento (art. 7, par. 3 e art. 8): il regolamento si applica fino al 31 dicembre 2030; alla fine del periodo è possibile concedere legittimamente aiuti conformi per ulteriori sei mesi, quindi fino al 30 giugno 2031.
16. Errori ricorrenti
- Contare per esercizi finanziari nel regime generale: dal 2024 il periodo è mobile, 1.095 giorni.
- Applicare il triennio mobile alla pesca, dove il criterio resta quello degli esercizi finanziari.
- Dare per acquisito il massimale di 40.000 euro nella pesca: la base è 30.000, i 40.000 dipendono da una deroga nazionale.
- Usare la data di erogazione anziché quella di concessione (art. 3, par. 3).
- Ragionare per partita IVA: il plafond è dell’impresa unica, collegamenti indiretti e tramite persone fisiche inclusi.
- Presumere che l’eccedenza venga tagliata: il nuovo aiuto eccedente perde interamente la copertura (art. 3, par. 7).
- Includere i fondi europei a gestione diretta: Horizon, LIFE e simili non occupano plafond (considerando 14).
- Escludere gli aiuti nazionali finanziati con risorse UE: quelli lo occupano (art. 3, par. 4).
- Conteggiare il valore nominale di prestiti e garanzie anziché l’ESL.
- Trascurare la separazione contabile nelle attività miste: senza di essa può applicarsi a tutta l’impresa il massimale più basso (considerando 12).
- Applicare all’autotrasporto il vecchio limite di 100.000 euro, abolito dal 2024.
- Considerare la visura RNA una prova liberatoria: le stesse FAQ del Registro la definiscono «strumento di ausilio», e il perimetro estratto può risultare più stretto o più ampio di quello corretto.
- Fermarsi al diniego automatico del Registro: se il superamento deriva da dati di sistemi esterni, la registrazione è possibile previa reiterazione (art. 14, comma 4, D.M. 115/2017).
- Dare per esclusa una fiduciaria senza verificare come la partecipazione è qualificata al Registro delle Imprese: se risulta «Proprietà» anziché «Intestazione fiduciaria», resta nel perimetro.
- Ignorare il vincolo Deggendorf, che opera a prescindere dalla capienza del plafond e va verificato anche prima dell’erogazione, non solo alla concessione.
- Non verificare che il provvedimento riporti il COR: registrazione e codici sono condizione legale di efficacia della concessione e dell’erogazione (art. 17 D.M. 115/2017).
- Dimenticare la nota integrativa: gli aiuti registrati nel RNA sono esonerati dalla pubblicazione analitica solo se in nota integrativa si dichiara la loro esistenza nel Registro.
- Confondere i 1.095 giorni con la regola: il criterio sono i tre anni di calendario a ritroso; negli intervalli che comprendono un 29 febbraio i giorni sono 1.096.
17. Glossario
Impresa unica — insieme delle imprese legate da una delle quattro relazioni dell’art. 2, par. 2, anche per il tramite di altre imprese. È il soggetto cui si applica il massimale. Nella definizione del D.M. 115/2017 il perimetro è limitato alle imprese ubicate in Italia.
Equivalente sovvenzione lordo (ESL) — valore dell’aiuto espresso come sovvenzione diretta in denaro, al lordo di imposte e oneri.
Aiuto trasparente — aiuto il cui ESL è calcolabile con precisione ex ante, senza valutazione dei rischi (art. 4, par. 1).
Data di concessione — momento in cui è accordato il diritto a ricevere l’aiuto, a prescindere dall’erogazione (art. 3, par. 3).
Tasso di riferimento — tasso di base pubblicato dalla Commissione, maggiorato di un margine legato a rating e garanzie; serve a calcolare l’ESL degli strumenti diversi dalle sovvenzioni.
Intensità di aiuto — percentuale del costo ammissibile coperta dall’aiuto pubblico. Rileva ai fini del cumulo, non del massimale de minimis.
CAR — Codice Aiuto RNA, identifica la misura registrata.
COR — Codice Concessione RNA, identifica il singolo aiuto concesso; senza di esso la concessione non è perfezionata.
Visura de minimis — estrazione dal RNA degli aiuti de minimis riferiti al beneficiario a livello di impresa unica.
Visura Deggendorf — estrazione che verifica se il soggetto è tenuto alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero.
Limite nazionale — tetto cumulativo per Stato membro previsto dai regolamenti agricoltura e pesca, ulteriore rispetto al massimale individuale.
18. Fonti normative e giurisprudenziali
Regolamenti
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, 13 dicembre 2023, aiuti de minimis (GU L 2023/2831 del 15.12.2023)
- Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, 13 dicembre 2023, de minimis SIEG
- Regolamento (UE) n. 1408/2013, settore agricolo, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/3118
- Regolamento (UE) n. 717/2014, pesca e acquacoltura, testo consolidato al 25 ottobre 2023
- Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), GU L 187 del 26.6.2014
- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, definizione di PMI, GU L 124 del 20.5.2003
Comunicazioni della Commissione
- Revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, GU C 14 del 19.1.2008
- Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti concessi sotto forma di garanzie, GU C 155 del 20.6.2008
- Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, GU C 508 del 16.12.2021
Giurisprudenza della Corte di giustizia
- C-222/04, Ministero dell’Economia e delle Finanze contro Cassa di Risparmio di Firenze e altri, 10 gennaio 2006, ECLI:EU:C:2006:8, punti 107, 112 e 113 — nozione di impresa e controllo esercitato da un soggetto titolare di partecipazioni
- C-382/99, Paesi Bassi/Commissione, 13 giugno 2002, ECLI:EU:C:2002:363 — entità controllate dalla stessa entità come impresa unica
- C-456/00, Francia/Commissione, 12 dicembre 2002, ECLI:EU:C:2002:753, punto 31 — organizzazione comune di mercato e limiti agli interventi statali
- C-518/16, ZPT AD contro Narodno sabranie na Republika Bulgaria e altri, 28 febbraio 2018, ECLI:EU:C:2018:126, punti 55 e 56 — perimetro degli aiuti all’esportazione
Normativa nazionale e prassi
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234, art. 46 (divieto di erogazione di aiuti a soggetti tenuti alla restituzione — regola Deggendorf) e art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato)
- Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125 e seguenti (obblighi di trasparenza sulle erogazioni pubbliche), come modificata dal D.L. 34/2019 conv. L. 58/2019
- D.M. 31 maggio 2017, n. 115, regolamento di funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, in particolare artt. 13, 14, 15 e 17
- Registro nazionale degli aiuti di Stato, FAQ sezione 7 «Impresa unica», aggiornate al 14 ottobre 2025
Nota sul metodo di verifica
I testi dei regolamenti sono stati acquisiti dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e confrontati riga per riga con le citazioni riportate in questa guida. La vigenza del Regolamento (UE) 2023/2831 nella versione qui commentata è stata verificata sull’elenco dei regolamenti in materia di aiuti di Stato pubblicato dalla Direzione generale della Concorrenza della Commissione europea, che non riporta atti modificativi successivi alla pubblicazione del 15 dicembre 2023.
Due avvertenze di trasparenza. L’applicazione in Italia del massimale maggiorato di 40.000 euro nel settore della pesca è indicata da fonti di settore ma non è stata riscontrata su un atto ufficiale: va verificata sulla singola misura. L’esempio di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo è una semplificazione a fini illustrativi, costruita sul metodo della comunicazione della Commissione del 2008: il valore che rileva giuridicamente è quello determinato dall’amministrazione concedente nell’atto di concessione.
Questa guida riporta e commenta il testo dei regolamenti citati come pubblicati in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, insieme alla disciplina italiana di funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato. Non sostituisce la verifica del caso concreto: la qualificazione del settore, il perimetro dell’impresa unica, il calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo e le condizioni della singola misura dipendono da elementi specifici che vanno esaminati sui documenti dell’impresa e sugli atti di concessione ricevuti. L’esempio di calcolo dell’ESL è semplificato a fini illustrativi: il valore che rileva è quello determinato dall’amministrazione concedente nell’atto di concessione.
